ASSEGNO DI DIVORZIO. DIRITTO ALLA REVISIONE SE IL CONGIUGE BENEFICIARIO CREA UN NUOVO NUCLEO FAMIGLIARE.

Set 10, 2020 | Separazioni

Una recente decisione della Corte di Cassazione ci fornisce l’occasione per tornare a parlare di divorzio e del relativo assegno dovuto al coniuge ritenuto economicamente più debole.

Com’è ormai noto, dal 2017 ad oggi i principi fondanti il diritto all’assegno di divorzio si sono trasformati, passando dal principio del “tenore di vita” tenuto durante il matrimonio ad una funzione assistenziale/compensativa, basata su una serie di fattori, quali:

  • l’esistenza di uno squilibrio patrimoniale rilevante;
  • se il divario non possa essere superato per ragioni oggettive;
  • se, in particolare, tale difficoltà dipenda dal fatto che uno dei due coniugi abbia sacrificato le proprie aspettative personali, di lavoro e di carriera in favore delle esigenze della famiglia.

L’assegno di divorzio ha perso, di fatto, la sua natura “automatica”, divenendo attuale solamente nel momento in cui si provi l’esistenza degli elementi sopra descritti.

Questi nuovi principi sono divenuti molto attuali, ed applicati sia nei “nuovi” divorzi, sia in caso di giudizio finalizzato alla revisione (o alla cancellazione) dell’assegno di divorzio.

Va detto, per completezza di informazione, che il diritto alla revisione matura solamente in cui quei casi in cui successivamente al provvedimento che stabilisce l’ammontare dell’assegno sopraggiungano NUOVI fatti idonei a modificare la condizioni patrimoniali dei coniugi.

Fatta questa doverosa premessa, utile per inquadrare la questione e l’attuale situazione giuridica, possiamo passare al caso concreto.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Bologna: il coniuge A, infatti, era andato in pensione, diminuendo sensibilmente il proprio reddito.

Dall’altra parte il coniuge B, beneficiario dell’assegno di divorzio, da un lato non aveva dimostrato il contributo dato alla formazione del patrimonio della famiglia; dall’altro soprattutto aveva creato un nuovo nucleo famigliare, cosa che aveva aumentato di molto il proprio reddito medio, tanto da eliminare il divario che in passato aveva giustificato l’assegnazione dell’assegno di divorzio.

La Cassazione, quindi, conferma i principi descritti all’inizio di questo contributo, ritenendo che l’esistenza di un nuovo nucleo, anche senza matrimonio ma comunque con requisiti di stabilità, possa essere valutato nell’ottica di quantificare la capacità reddituale del coniuge.

Dall’altra parte è stato ulteriormente ribadito che anche l’andare in pensione, con conseguente diminuzione dell’introito mensile, possa essere una causa rilevante per una modifica dell’assegno, che in questo caso è stato addirittura revocato.

In conclusione la normativa ad oggi appare molto più versatile ed elastica nel valutare la sussistenza degli elementi atti a giustificare l’esistenza di un assegno di divorzio.

Vale la pena ricordare che in tali casi è caldamente sconsigliato smettere di pagare l’assegno di divorzio, o diminuirlo, unilateralmente senza che vi sia un provvedimento giudiziario (o equipollente) od un accordo a supporto di ciò: le conseguenze giuridiche potrebbero essere molto gravi.

Per ogni chiarimento o necessità noi rimaniamo, come sempre, a Vostra disposizione, ricordandovi che prevenire è meglio che curare!