TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA. ENTRO QUANDO?

Nov 2, 2022 | Guida in stato di ebrezza

Il contributo di oggi trae origine da una telefonata di un cliente ricevuta pochi giorni fa.

In particolare Giacomo, fermato per guida in stato di ebbrezza, mi raccontava che, appunto gli era stata ritirata la patente.

Aggiungeva che ormai erano passati 20 giorni dal ritiro, e che “informandosi su internet” aveva scoperto che, se il Prefetto non notifica il provvedimento di sospensione patente entro 15 giorni, la patente dev’essere restituita.

Gli rispondevo in senso negativo rispetto a quest’ultima teoria; tuttavia, incuriosito dalla vicenda, mi sono messo anche io a cercare, trovando effettivamente alcuni dati piuttosto errati.

Giova, quindi, fare un po’ di chiarezza.

NON E’ VERO, infatti, che l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente deve essere emessa entro 15 giorni dal ritiro della patente.

Il dettato dell’art. 218 del Codice della Strada, infatti, dice ben altro: “l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro 5 giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione … Il prefetto, nei 15 giorni successivi, EMANA l’ordinanza di sospensione”.

“Emanare”, ovviamente, è l’azione con la quale si scrive il provvedimento e lo si pubblica, ma non significa anche “notificare”.

Pertanto, non è corretto dire che il provvedimento della prefettura dev’essere notificato entro 15 giorni, perché il Codice della Strada non lo prevede.

Purtroppo il variegato mondo di internet è denso di contenuti, i quali non sono sempre attendibili: è sempre meglio chiedere ed informarsi presso fonti competenti.

Va detto che i siti dove si trovano queste informazioni non sono siti di studi legali o legati all’informazione giuridica, ma relativi a pratiche automobilistiche.

Alla fine di tutto questo ragionamento, comunque, bisogna anche rispondere ai lettori, i quali continuano a chiedersi quale sarebbe, a questo punto, il termine per la notifica del provvedimento.

Detto termine, come stabilito anche da recente giurisprudenza, è di giorni 90.

Va anche detto che in casi di urgenza conviene contattare direttamente la prefettura ed andare a ritirarsi l’atto, se si è intenzionati a proporre ricorso.

Come sempre rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.