GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – LA RESTITUZIONE DELLA PATENTE SOSPESA.

Gen 4, 2022 | Guida in stato di ebrezza

Il tema che andiamo ad approfondire oggi riguarda la guida in stato di ebbrezza (il titolo della norma recita, in realtà, “guida sotto l’influenza dell’alcol”), ed in particolare la sospensione della patente.

Come probabilmente sappiamo già, per averlo sentito raccontare o perché ci è capitato direttamente, nel momento in cui ci viene contestata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, ci viene ritirata (sospesa) la patente.

Detto ritiro fa partire un procedimento amministrativo (e quindi differente dal procedimento penale previsto nei casi di tasso etilico superiore a 0.8), sulla base del quale riceveremo a casa, nel giro di un mese circa, un provvedimento della Prefettura, che commina la sanzione della sospensione cautelare della patente per un periodo che può variare, a seconda della gravità del reato, tra i tre mesi ed i due anni.

Il Codice della Strada distingue, infatti, tre ordini di violazioni dell’art. 186:

  • lettera A – tasso alcolemico superiore a 0.5 e non superiore a 0.8: sospensione da tre a sei mesi;
  • lettera B – tasso alcolemico superiore e 0.8 e non superiore a 1.5: sospensione da sei mesi ad un anno;
  • lettera C – tasso alcolemico superiore a 1.5: sospensione da un anno a due anni.

Il provvedimento di sospensione sopra citato, però, non è quello definitivo, ma è solamente temporaneo, e può essere impugnato per cercare di riprendere la patente, quanto meno in via temporanea.

Però fare ciò bisogna proporre opposizione, nel termine di 30 gg dalla notifica del provvedimento prefettizio di sospensione (non dal momento del materiale ritiro da parte degli agenti accertatori, ma dal momento della ricezione del provvedimento della prefettura), adducendo i motivi che giustificano tale restituzione, spesso motivi di salute o di lavoro.

Il primo CONSIGLIO è, quindi, di stare attenti alle notifiche, in quanto decorsi i termini sopra descritti il provvedimento di sospensione non sarà più impugnabile.

Negli ultimi anni, peraltro, si è diffuso un orientamento molto favorevole, sulla scia di una recente Sentenza della Corte di Cassazione, in relazione con la lettera B dell’art. 186, che stabilisce che la sospensione della patente è consentita solamente nei casi previsti dalla lettera C dell’art. 186 c. 2 C.d.S..

Ciò significa che la sospensione in caso di lettera B sarebbe illegittima.

Tale orientamento è stato fatto proprio anche da parte di alcuni Giudici di Pace dell’Ufficio di Genova, ma non da tutti purtroppo.

Vale la pena, però, riflettere su questa ulteriore chance di vedersi restituita la patente, soprattutto nei casi in cui l’utilizzo di un veicolo risulti assolutamente necessario per l’utente.

Deve peraltro sottolinearsi sin d’ora che nell’ordinamento italiano, differentemente da quelli anglosassoni, i precedenti giurisprudenziali non vincolano il Giudicante rispetto a determinate interpretazioni di una norma, pertanto è possibile che nonostante una pronuncia favorevole da parte della Cassazione in un caso analogo, il Giudice nel caso concreto decida comunque di scegliere una strada diversa.

Va infine rilevato che, comunque, in questioni come queste ogni caso debba essere valutato e considerato singolarmente, in quanto le variabili al fine di decidere la migliore strategia giudiziale, sono molteplici.

Noi come sempre rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore dubbio o approfondimento, ricordandovi che prevenire è meglio che curare.