ASSEGNO DI MANTENIMENTO E RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE. È POSSIBILE?

Feb 3, 2021 | Separazioni

Oggi torniamo a parlare di separazioni ed in particolare di assegno di mantenimento.

Il caso parte da una recente Sentenza della Corte di Cassazione, che ha aperto un’importante porta a tutela di tutti coloro che, negli anni, si sono visti addebitare somme a titolo di mantenimento, nonostante nel frattempo le condizioni economiche fossero mutate a tal punto da far venire meno il diritto al mantenimento medesimo.

Ma partiamo dal caso concreto.

Giacomo nel 2002 si separava dalla moglie Gina; al tempo la coppia aveva due figlie, di anni 10 e 12, pertanto veniva disposto che Giacomo dovesse versare alla moglie, a titolo di mantenimento delle bimbe, l’importo di Euro 300,00 cadauna.

Nel 2014 e 2015, tuttavia, le ragazze ormai divenute grandi si sposavano, costruendo una loro autonoma famiglia.

Giacomo, tuttavia, ometteva di chiedere la modifica delle condizioni di separazione, rimanendo formalmente debitore di tali somme, nei confronti delle figlie (ma con pagamento diretto nei confronti della madre); ciò nonostante, visto il matrimonio delle figlie, interrompeva comunque il pagamento del mantenimento.

Gina qualche anno più tardi agiva nei confronti di Giacomo, chiedendo tutte le somme dovute e non pagate dal matrimonio delle figlie in avanti.

Quest’ultimo, al fine di evitare di vedersi pignorata la casa e soprattutto denunciato penalmente, pagava, ma poi finalmente si attivava con il proprio avvocato chiedendo:

  • innanzitutto che venisse accertata e dichiarata la non debenza di importo alcuno al titolo di mantenimento delle figlie, ormai autonome ed indipendenti;
  • in secondo luogo la restituzione di quanto indebitamente pagato alla ex moglie, sulla scorta del fatto che tutte le somme corrisposte, dalla data del matrimonio delle figlie in avanti, non sarebbero comunque dovute, e sarebbero al contrario state indebitamente incassate da Gina.

Tribunale e Corte d’Appello davano, inizialmente, torto a Giacomo.

La Corte di Cassazione, invece, ha ribaltato il risultato, affermando che:

  • doveva essere riconosciuto il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al mantenimento delle figlie, ormai sposate ed indipendenti economicamente;
  • non poteva avere rilevanza, in senso sfavorevole a Giacomo, il fatto che il giudizio di revisione delle condizioni economiche fosse stato introdotto in epoca molto successiva al matrimonio delle figlie;
  • doveva essere confermato, al contrario, il diritto di Giacomo a richiedere indietro quanto illegittimamente preteso dalla ex moglie, in pendenza di una Sentenza ormai superata nei fatti;
  • il principio di irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge può avere rilevanza solo nel caso in cui tali versamenti abbiano una funzione alimentare, funzione al contrario qui totalmente cessata vista la nuova condizione delle ragazze.

Gina, in conclusione, ha dovuto restituire tutto quello che aveva illegittimamente incassato da Giacomo.

Una Sentenza molto importante, che apre le porte, potenzialmente, al riequilibrio di tutte quelle situazioni anomale dove situazioni giuridiche superate sembrerebbero avere la meglio sulla realtà dei fatti.

Una bella tutela di cui tenere conto per il futuro, tenendo comunque in considerazione che è sempre consigliabile richiedere la revisione delle condizioni economiche di separazione o divorzio alla prima occasione possibile, appena se ne verificano le condizioni di legge.

Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.