FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE: QUANDO PERDE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO?

Mag 13, 2021 | Senza categoria

Oggi ci focalizziamo sul diritto del figlio maggiorenne a continuare a percepire l’assegno di mantenimento da parte del genitore, nell’ambito di una separazione/divorzio.

Si usa dire, infatti, spesso che il figlio avrà diritto al mantenimento fino a quando non diventerà economicamente indipendente.

Ma ciò è vero?

Fino a quando il figlio ha tale diritto? Potenzialmente all’infinito? Esiste una tutela per il genitore, nei confronti del c.d. “figlio bamboccione”?

Facciamo un po’ di chiarezza.

In quest’ottica ci viene in aiuto una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione, che lo scorso agosto si è occupata di un caso di questo tipo.

Stefano, trent’enne e beneficiario di un assegno di mantenimento, senza uno stabile lavoro in quanto docente supplente (e quindi precario), veniva infatti citato in Giudizio dal genitore, per veder revocato l’assegno di mantenimento.

Vincente in primo grado, perdeva invece davanti alla Corte d’Appello, che revocava l’assegno e stabiliva in particolare che l’obbligo di mantenimento non sussisterebbe più nel caso di un figlio trent’enne, privo di deficit obbiettivi che ne inficiano la capacità lavorativa e reddituale.

In particolare la Corte d’Appello stabiliva che le dinamiche “ballerine” del mercato del lavoro, in questo caso dei docenti, non potevano recare danno al genitore, e non potevano essere sufficienti a giustificare da sole il mantenimento dell’assegno al figlio.

Stefano ha impugnato la Sentenza della Corte d’Appello davanti alla Corte di Cassazione.

Quest’ultima, con una decisione totalmente innovativa, ha respinto il ricorso, confermando la revoca dell’assegno.

Le argomentazioni su cui si è basata la Cassazione sono sostanzialmente due:

  • la funzione educativa dell’assegno di mantenimento;
  • il principio di auto-responsabilità.

In particolare è stato affermato che “il diritto al mantenimento trova un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego, salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l’automantenimento.”

Cosa significa tutto ciò?

Che il parametro, un tempo oggettivo, dell’indipendenza economica dei figli, non è poi più così oggettivo.

Se, infatti, il figlio “bamboccione” non studia, oppure non cerca realmente un lavoro, non potrà pretendere di essere mantenuto “a vita”: il genitore potrà far cessare l’obbligo di mantenimento, e sarà il figlio a dover provare di non essere ancora indipendente economicamente non per sua colpa.

Con un’aggiunta importante: l’assegno verrà revocato anche se il figlio avrebbe potuto trovare un altro lavoro, ma non l’ha fatto.

Mai più, quindi, al “ma papi non trovo un lavoro che mi piace”.

Un Sentenza, questa della Cassazione, che interviene a gamba tesa, in maniera singolare ma efficace, anche nel rapporto educativo con i figli, mandando un chiaro messaggio anche ai genitori: i figli vanno educati alla responsabilità, non sono solamente i destinatari di attenzioni, protezione e soldi.

Rimaniamo, come sempre, a disposizione per ulteriori chiarimenti.