ACQUISTI E VIZI DELLA COSA ACQUISTATA. QUALI SONO LE TUTELE?

Dic 29, 2020 | Altri servizi

Il periodo natalizio porta con sé, ovviamente, un’enorme serie di acquisti e regali.

Non sempre però, purtroppo, la cosa acquistata risulta idonea rispetto al risultato sperato.

In alcune sfortunate situazioni, infatti, ciò che compriamo potrebbe non essere conforme a quanto apparentemente sembrava, oppure potremmo aprire la scatola ed accorgerci che qualcosa sia rotto o non funzionante.

Entriamo, quindi, nel campo di quelli che chiamiamo “vizi” del bene acquistato.

Quante volte è capitato di fare acquisti e di accorgersi solamente a vendita conclusa che il bene comprato presenta dei vizi? Come comportarsi in tale situazione? Una tutela concreta esiste?

La risposta è sicuramente sì.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, una tutela per il compratore, che può consistere:

  • nel diritto a chiedere la riduzione o il rimborso parziale del prezzo, o
  • nel diritto a chiedere la risoluzione del contratto, con restituzione del bene e di quanto pagato.

Al contrario, come è erroneamente ritenuto, il compratore non ha un diritto di ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, mentre avrà diritto all’eventuale risarcimento del danno.

Entrambe le opzioni, che genericamente chiameremo “garanzia”, si ricollegano ai medesimi presupposti, ossia la sussistenza dei vizi con le caratteristiche fissate dall’art. 1490 c.c.; dette azioni, però, non possono coesistere: il compratore dovrà scegliere fra l’una o l’altra azione.

Ricapitolando, quindi, nel caso in cui la cosa comprata presenti dei vizi il compratore può esercitare la garanzia ex art. 1490 c.c. purché tempestivamente:

  1. denunci i vizi entro 8 giorni dalla scoperta;
  2. eserciti entro 1 anno dalla consegna del bene venduto alternativamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto;
  3. eserciti entro 1 anno dalla consegna del bene venduto l’azione di risarcimento del danno cumulabile con le azioni di cui sopra.

Perché la garanzia operi è necessario però che i vizi siano:

  1. occulti, non riconoscibili con l’ordinaria diligenza (salvo che il venditore dichiari che il bene sia esente da vizi);
  2. non a conoscenza del compratore;
  3. giuridicamente rilevanti, ossia di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore.

Sotto tali ultimi punti di vista ci teniamo a mettervi in guardia da quei patti che escludono o limitano la garanzia per i vizi: possono nascondere, infatti, qualche insidia, quindi state molto attenti a quello che leggete.

Va comunque detto che il codice prevede che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia per i vizi non ha effetto se il venditore ha in male fede taciuto al compratore i vizi della cosa: in tal caso, quindi, si presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore, il quale sarà comunque tutelato.

Al contrario, andrà ritenuto escluso il diritto alla garanzia qualora al momento dell’acquisto il compratore fosse a conoscenza dei vizi della cosa, ovvero nel caso in cui i vizi fossero facilmente riconoscibili: in quei casi, infatti, il compratore non sarà tutelato.

In concreto, quello che possiamo consigliarvi, quindi è:

  • tenere le prove di acquisto (scontrini, fatture, etc..);
  • qualora ci siano dei problemi, comunicarli immediatamente con un’email o comunque con un atto scritto: è caldamente consigliata una PEC o una raccomandata a/r;
  • documentare subito i vizi, con delle foto ad esempio.

In mancanza di denuncia, infatti, nessun diritto sarà riconosciuto al compratore.

Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, augurando a tutti un Buon Natale ed un sereno (si spera davvero) 2021!