L’AVVOCATO RISPONDE. LA SUCCESSIONE DEI FRATELLI.

Mar 11, 2021 | Altri servizi

Primo appuntamento con la rubrica l’Avvocato Risponde.

Nel contributo di oggi abbiamo voluto dare voce alle richieste di Isabella (useremo nomi fittizi per tutelare la privacy del richiedente), la quale ci dice: “Mio zio Umberto è venuto a mancare, senza moglie né figli. Aveva, invece, 4 fratelli. Due di questi fratelli sono purtroppo a loro volta deceduti, ma hanno avuto due figli a testa (io sono una di essi). In vita mio zio Umberto aveva stipulato una polizza, per 100.000,00 Euro, ed aveva suddiviso equamente tra i 4 fratelli gli importi da pagare al suo decesso. Come si suddivide, ora, questa somma, visto che due fratelli sono mancati, ma hanno avuto due figli ciascuno? I quattro nipoti hanno diritti sull’eredità? Inoltre attualmente ci sono ulteriori 40.000,00 Euro sul conto corrente, dei quali lo zio nulla ha disposto. Come si suddividono queste somme? Grazie”.

La questione che riporta Isabella ci catapulta nel mondo delle successioni.

Un tema effettivamente un po’ complicato, se si pensa alla moltitudine di quote legittime e disponibili previste dalla legge, a seconda dei casi e della qualità dei possibili eredi.

Il nostro ordinamento, infatti:

  • non prevede l’istituto della diseredazione, salvo che per casi tanto gravi quanto tassativi;
  • riserva ad alcune specifiche categorie di soggetti una c.d. “quota di legittima”, ossia una quota dell’eredità che non potrà essere toccata da nessuno (nemmeno con apposito testamento) e che viene, appunto, riservata per legge ad alcuni soggetti.

Va detto che, in realtà, nel caso odierno, stante l’assenza di coniuge, figli o ascendenti, la situazione risulta molto più semplice di quanto potrebbe sembrare.

I fratelli/sorelle, infatti, non sono soggetti ai quali il nostro ordinamento riserva la c.d. quota di legittima.

Ciò significa che il defunto zio non aveva (e non ha) alcun obbligo nei loro confronti, e che avrebbe potuto, ad esempio, lasciare tutto anche alla vicina di casa, senza potersi veder opposta alcuna valida contestazione (quantomeno sul piano giuridico).

Nonostante ciò lo zio Umberto ha deciso di dividere in parti uguali l’importo della polizza vita, tra i propri fratelli.

Il fatto che due di essi siano deceduti non significa che ci sarà di più per i fratelli sopravvissuti: la quota di 1/4 (Euro 25.000,00) a loro rispettivamente spettante verrà devoluta ai loro figli, i quali a loro volta si divideranno tale quota in parti uguali.

Pertanto con riferimento ai 100.000,00 della polizza, ci saranno le seguenti assegnazioni:

  • Euro 25.000,00 al fratello n. 1 (sopravvissuto);
  • Euro 25.000,00 al fratello n. 2 (sopravvissuto);
  • Euro 12.500,00 al nipote n. 1, figlio del fratello n. 3 (deceduto);
  • Euro 12.500,00 al nipote n. 2, figlio del fratello n. 3 (deceduto);
  • Euro 12.500,00 al nipote n. 3, figlio del fratello n. 4 (deceduto);
  • Euro 12.500,00 al nipote n. 4, figlio del fratello n. 4 (deceduto).

Il medesimo discorso andrà fatto, poi, per quanto riguarda i 40.000,00 Euro rimasti sul conto corrente.

In relazione con queste ultime somme lo zio Umberto non ha disposto alcunché, pertanto stante l’assenza di figli/coniuge/ascendenti, gli unici parenti prossimi saranno proprio i fratelli (o i loro discendenti), i quali si vedranno riconosciuto un’ulteriore quota di 1/4 di tali somme (10.000 Euro a testa, o 5.000 Euro a nipote), seguendo il medesimo schema precedente.

Va detto che lo zio Umberto, in questo caso, stante l’assenza di quote di legittima a favore dei fratelli, ben avrebbe potuto prevedere quote impari, favorendo un singolo fratello, o un solo nipote, oppure non dare nulla a nessuno: in questo caso non ci sono limiti.

Sperando di aver chiarito ad Isabella i suoi dubbi, rimaniamo come sempre a disposizione e vi invitiamo a porci le vostre domande: saremo felici di rispondervi con un articolo dedicato.