Nadia, tre anni fa, era in vacanza. Una di quelle vacanze che aspetti tutto l’anno: mare, sole, relax. Ma una sera, mentre passeggia sul lungomare, qualcuno le strappa la borsa e scappa via.
Spaventata, corre subito alla polizia. Denuncia il fatto, racconta cosa è successo, e fortunatamente — grazie al pronto intervento degli agenti — la sua borsa viene ritrovata, con dentro anche il telefono.
Passano tre anni. Nadia non ci pensa più, finché un giorno riceve una busta: una citazione a giudizio. È convocata in tribunale, come persona offesa dal reato.
Le torna un po’ di ansia, ma un’amica le dice:
“Ma figurati, se non vai non succede nulla. Cade tutto in automatico.”
Ma è davvero così?
👉 Spoiler: no, non è così.
Per capirlo dobbiamo fare chiarezza tra reati a querela d’ufficio e reati a querela di parte, due categorie che funzionano in modo molto diverso.
Scopriamolo insieme.
Reati a querela e reati d’ufficio: la differenza che cambia tutto
Nel nostro sistema penale esistono due grandi categorie di reati:
- quelli procedibili a querela di parte,
- e quelli procedibili d’ufficio.
La distinzione tra reati a querela d’ufficio e reati procedibili a querela è fondamentale, perché determina se la persona offesa può far fermare il processo oppure no. Nel primo caso, cioè per i reati a querela, è la persona offesa a decidere se vuole che si apra un procedimento penale.
In pratica: se non sporge querela, il reato “non parte”.
E se dopo averla sporta decide di ritirarla, il processo si ferma.
Addirittura, in certi casi, non presentarsi al processo può essere interpretato come una remissione tacita della querela, cioè come se la persona avesse rinunciato.
Ma — e qui viene il punto — non tutti i reati funzionano così.
Quando il reato è procedibile d’ufficio
Ci sono reati così gravi che lo Stato decide di procedere a prescindere dalla volontà della persona offesa.
Si chiamano reati procedibili d’ufficio.
Tra questi c’è anche quello che ha subito Nadia: lo scippo, tecnicamente furto con strappo, previsto dall’art. 624-bis del codice penale.
È lo stesso articolo che punisce anche il furto in abitazione, e prevede pene molto più alte rispetto al furto semplice.
👉 Tradotto: anche se Nadia non volesse più saperne nulla, il processo andrebbe avanti comunque.
“Ma allora se non vado, cosa succede?”
Se la persona offesa è citata in giudizio come testimone e non si presenta, non è una scelta libera.
La legge prevede che, se manca senza un giustificato motivo, possa essere:
- sanzionata con un’ammenda,
- e nei casi più gravi, il giudice può perfino disporre l’accompagnamento coattivo, cioè farla portare in aula con la forza pubblica.
Sì, hai capito bene: ti vengono letteralmente a prendere i carabinieri.
Morale della storia
La morale è semplice ma importante:
🔹 non sempre puoi decidere di non presentarti,
🔹 non tutti i reati “cadono” da soli,
🔹 e non sempre l’amica di turno ha ragione.
Quando ricevi un atto dall’autorità giudiziaria — una citazione, un invito a comparire, un verbale — informati sempre bene.
Un consiglio legale può evitarti una brutta sorpresa… e magari anche una mattina in caserma.
Perché la legge non è fatta solo di codici e articoli: è fatta di storie vere, come quella di Nadia. E saperle leggere bene può fare tutta la differenza tra un consiglio sbagliato e un problema serio.
