TELEFONIA ED UTENZE. LA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE.

Feb 10, 2021 | Telefonia

Oggi parliamo di un caso che ci tocca molte volte nell’arco di un mese: la ricezione ed il pagamento delle bollette.

Che si tratti di telefonia, luca, gas, acqua o pay tv è ormai consuetudine ricevere (a mezzo posta o, per i più “tecnologici”, via email) le nostre solite bollette, con relative modalità di pagamento.

Non si può dire, però, che tali società (in qualunque ambito di fornitura) siano, per usare un eufemismo, molto precise; può capitare, infatti, che si dimentichino di addebitare alcune somme, oppure di rilevare i consumi effettuati realmente molti anni prima.

I risultati sono che, a volte, l’ignaro utente apre la propria cassetta delle lettere e, invece che trovarvi la solita bolletta da 50,00 Euro, trovi addebiti esorbitanti, magari per centinaia o migliaia di Euro, relativi a conguagli antichi o a somme voci di costo del tutto nuove, mai addebitate prima.

Come bisogna comportarsi in questi casi? Esiste una tutela rispetto a queste potenziali situazioni di incertezza? Siamo condannati ad aprire la busta contenente la nostra bolletta, facendo gli scongiuri e sperando che non vi siano sorprese?

La risposta è, per fortuna, favorevole a noi consumatori.

Il legislatore, infatti, in due riprese (Legge di Bilancio 2018 e Legge di Bilancio 2020) ha portato da anni 5 ad anni 2 la prescrizione per tutte le bollette relative a luce, acqua, gas, telefonia e pay tv.

Pertanto tutte quelle somme ad oggi non richieste, potranno essere contestate, qualora il fornitore di turno ne rivendichi il pagamento con forte ritardo.

È, ad esempio, il caso di Mario, che proprio in questi giorni si è visto notificare un decreto ingiuntivo da parte di una nota compagnia telefonica.

Si trattava, però, di somme addirittura relative a consumi del 2013!

Il credito andrebbe, quindi, considerato prescritto, e Mario ben potrà opporre il decreto ingiuntivo, al fine di azzerare le pretese altrui.

La cosa più importante a cui fare attenzione in questi casi è che nel periodo incriminato, nel quale si sarebbe consumata la prescrizione, non siano pervenuti atti interruttivi della prescrizione: segnatamente una raccomandata a/r oppure una pec, o una notifica.

Sul tema delle notifiche e raccomandate ci permettiamo di rimandarvi ad un nostro precedente articolo, per alcuni utili suggerimenti da non dimenticare https://www.thelawyertheory.it/2020/03/03/attenti-alle-notifiche/ .

Non saranno quindi sufficienti le telefonate del call center, oppure le semplici lettere inviate con posta prioritaria: il creditore, infatti, deve provare non l’invio dell’atto interruttivo della prescrizione, ma la ricezione di tale comunicazione.

In mancanza di una ricevuta di ritorno, pertanto, nessun valido atto interruttivo sarà dimostrabile, ed il credito verrà completamente annullato.

Vi faremo sapere come proseguirà la causa di Mario, anche se sulla carta attualmente sembrerebbe una causa ben indirizzata: incrociamo le dita!

Nel frattempo rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.